Art. 2.
(Attività di informazione e di educazione).

      1. All'articolo 5 della legge 3 dicembre 1999, n. 493, di seguito denominata «legge n. 493 del 1999», sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il primo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente: «Le regioni e le province autonome, sulla base delle linee

 

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guida definite ai sensi del comma 1, elaborano programmi informativi e formativi in relazione agli infortuni negli ambienti di civile abitazione»;

          b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

      «2-bis. Le regioni e le province autonome trasmettono annualmente al Ministro della salute una relazione sulle attività realizzate ai sensi del comma 2, che costituisce parte integrante e sostanziale della relazione di cui al comma 3».